venerdì 27 luglio 2007

PER QUANTO VOI VI CREDIATE ASSOLTI

E se credete ora
che tutto sia come prima
perché avete votato ancora
la sicurezza, la disciplina,
convinti di allontanare
la paura di cambiare
verremo ancora alle vostre porte
e grideremo ancora più forte
per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti,
per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti.
Canzone del maggio - Fabrizio de Andrè
da Storia di un impiegato (1973)

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I presupposti per un corretto esercizio del diritto di cronaca.


Si è detto che il diritto di cronaca deve essere esercitato correttamente e cioè senza travalicare i limiti imposti dall’ordinamento e dal rispetto dei diritti altrui.
Entrando nello specifico di tali limiti, la giurisprudenza ha affermato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca può essere esercitato (quando possa derivarne la lesione all'altrui reputazione, prestigio o decoro) soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni:

a) che la notizia pubblicata sia vera (con l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e di controllare la attendibilità della fonte. Il giornalista quindi non può fidarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative tipo altri giornali o agenzie, ma deve verificare personalmente e direttamente);

b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale secondo il principio della pertinenza;

c) che l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obbiettività;

d) che l'esposizione sia corretta, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza, anche con riferimento alle modalità espressive e al tenore sintattico.

Il principio fondamentale messo a punto dalla Corte di Cassazione è dunque quello che il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni (anche lesive) nella sfera privata dei cittadini solo quando esse possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività.
Solo se sussistono gli elementi di cui sopra (verità dei fatti, interesse pubblico prevalente, correttezza e continenza della forma espositiva) il diritto di cronaca è correttamente esercitato ed il giornalista che offende la reputazione altrui non è punibile per il reato di diffamazione.

Autore: Dott. Massimo Prosperi

tratto da: http://www.dirittosuweb.com/

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