martedì 6 novembre 2007

4 NOVEMBRE 2007 CERIMONIA COMMEMORATIVA A CASTROCARO IL SINDACO SENZA FASCIA TRICOLORE

L'attuale maggioranza di centro destra alla "guida" del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha ceduto alle "pressioni" dei consiglieri della fiamma tricolore, in prima battuta con il mancato rinnovo del contributo annuale all'Istituto storico delle Resistenza, ora con la latitanza istituzionale dell'amministrazione locale durante le celebrazioni per la commemorazione del 4 novembre ....

Pur avendo affisso i manifesti con il programma della celebrazione della festa di Stato, i consiglieri comunali e i cittadini presenti agli appuntamenti ufficiali hanno amaramente constatato che il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole era latitante.

Pur presente il Gonfalone comunale alla posa delle ghirlande, ne il Sindaco ne il Vice Sindaco hanno presenziato in veste ufficiale con la "fascia tricolore", simbolo di dignità e di decoro della carica, contravvenendo così ai doveri istituzionali imposti per consuetudine, per legge e per lealtà e fedeltà all'unità giuridica dello Stato.

E' un fatto di particolare gravità ... in sfregio ai propri concittadini ... eredi e testimoni del sacrifico dei caduti e dei martiri delle grandi guerre.

E' un fatto ancor più grave dato che il 4 novembre è festa dello Stato e al Sindaco sono demandate le funzioni di rappresentanza in capo ai Prefetti
.

Un'amministrazione comunale che rinuncia ai propri doveri istituzionali non può essere rappresentativa dell'intera comunità locale.

Occorre per questo ricordare ai nostri amministratori i doveri ai quali sono stati chiamati a rispondere ...

Una circolare ricorda ai sindaci il significato simbolico dell'indumento

Fascia tricolore, dove e come usarla


(Circ. Interno 5/98) Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18-11-1998






La fascia tricolore indossata dai sindaci di una città durante le cerimonie ufficiali non è un semplice ornamento, ma un simbolo legato alle trasformazioni cui la carica di primo cittadino sta andando incontro nell'ordinamento italiano (da un anno sulla fascia compare lo stemma del Comune accanto a quello della repubblica), dunque va usata con consapevolezza e decoro. Lo ricorda il ministro dell'Interno Rosa Russo Jervolino, che il 4 novembre ha firmato una circolare (Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 1998) indirizzata a tutti i prefetti e ai rappresentanti delle province e delle regioni autonome, in cui si invita i sindaci a fare" un uso corretto e conveniente della fascia tricolore", nella consapevolezza "della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica".



MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 4 novembre 1998, n. 5/98. Fascia tricolore.

Ai Prefetti della Repubblica e, per conoscenza:
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato per la regione Sicilia
Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta


L'uso della fascia tricolore da parte del soggetto che rappresenta la comunità locale si caratterizza per il suo valore altamente simbolico, reso ancor più evidente dalla modifica apportata dall'art. 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 all'art. 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 [1].

Il più recente intervento normativo, con il quale è stato espressamente disposto che "distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune", è di carattere sostanziale e significativo, laddove si ponga mente al processo di trasformazione ordinamentale in atto nel nostro Paese e alla particolare valenza nella cura degli interessi pubblici conferita al sindaco con il sistema della investitura diretta.

Viene attribuito ad un elemento simbolico una specifica funzione che è distintiva, siccome finalizzata a rendere palese la differenza tra il sindaco e gli altri titolari di pubbliche cariche e che, nel contempo, sottolinea l'impegno che il sindaco si assume nei confronti dello Stato e della comunità locale.

Non a caso la disposizione segue immediatamente, nel corpo normativo, la nuova procedura del giuramento del sindaco e del presidente della provincia davanti ai rispettivi consigli: le due norme risultano così accomunate sotto il profilo del significato istituzionale.

La disciplina dell'uso della fascia tricolore non è dettata compiutamente dalle norme, ma è rinvenibile in talune disposizioni di legge e di carattere amministrativo via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema; ed in realtà, è legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo delI'amministrazione comunale e di ufficiale di governo.

Nell'uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga. Per il significato del tricolore statuito dall'art. 12 della Carta Costituzionale [2]; ciò richiama tangibilmente nell'immaginario collettivo il principio costituzionale dell'unità ed indivisibilità della Repubblica.

L'alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell'avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano.

Va tenuto presente, a tal fine, che l'art. 54 della Carta Costituzionale [3], nell'imporre a tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, statuisce per gli amministratori l'ulteriore dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni pubbliche ad essi affidate.

Il sistema delle autonomie, infatti, anche nelle sue più avanzate rappresentazioni e concretizzazioni, ha comunque un limite, connaturato alla stessa essenza dell'autonomia: che è quello di dare luogo ad ordinamenti liberi di autodeterminarsi entro la cornice ben definita di un ordinamento generale che, originario e sovrano, determina i caratteri peculiari ed il modo di essere di tutti i soggetti che in esso si trovano a coesistere e ad operare.

Si invitano le SS.LL. a partecipare quanto precede ai vertici degli enti territoriali, sottolineando che il delicato ruolo che l'attuale assetto ordinamentale riserva agli organi esponenziali delle comunità locali implica sempre adeguati canoni comportamentali.

Il Ministro: Russo Jervolino






1. Si tratta dell'inserimento sulla fascia tricolore del simbolo del Comune, non previsto dalla vecchia legge 142 sulle autonomie locali. Il comma è stato modificato dalla Legge Bassanini (127/97) e recita così: "Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra".

2. L'articolo 12 della Costituzione indica le caratteristiche della bandiera italiana: "La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".

3.
L'articolo 54 della Costituzione è il seguente: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".


art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142

36. Competenze del sindaco e del presidente della provincia. - 01. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48.
5-ter. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presente legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.


Un esempio per tutti:
il regolamento comunale di Meldola per l'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore

CAPO IV LA FASCIA TRICOLORE Articolo 16 Fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla (art. 50, comma 12 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.).
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco nelle sue funzioni di Capo dell’Amministrazione Comunale e di Ufficiale di Governo, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso del distintivo.

3. Oltre ai casi stabiliti dalle leggi, il Sindaco può indossare la fascia tricolore in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga (come Capo dell’Amministrazione Comunale o come Ufficiale di Governo); l’alto ruolo istituzionale svolto dal Sindaco impone un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nell’avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica e dell’impegno assunto nei confronti dello Stato e della Comunità locale, uso, tale pertanto da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano.

art. 50, comma 12 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

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