Corte di Cassazione – Sez. Quarta Penale – Sent. del 26.09.2008, n. 36876 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : 1) … omissis … avverso SENTENZA del 1/02/2007 CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA a relazione fatta dal Consigliere FOTI GIACOMO Udito il Procuratore Generale che la concluso per l’inammissibilità del ricorso OSSERVA Con sentenza del 15 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il tribunale di Sondrio, del 30.10.03, resa nelle forme del rito abbreviato, ha ribadito la penale responsabilità di in ordine al reato di cui all’art. 73, Co. 5, del dpr n. 309/00 - per avere in parte ceduto all’amico dopo averlo confezionato, uno spinello di marijuana - sol sostituendo la pena detentiva inflitta dal primo giudice con la corrispondente pena pecuniaria. Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, l’imputato che, con unico motivo, deduce manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e erronea applicazione dell’art 73 del citato dpr, laddove la corte territoriale ha ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’imputato fosse destinata allo spaccio e non, come da questi sostenuto, all’uso personale ed all’uso comune con amici in conseguenza di un accordo che ben avrebbe potuto essere anche tacito, conseguente ad una prassi invalsa tra i due. In ogni caso, si sostiene ancora nel ricorso, l’imputato certamente si riproponeva, al momento dell’acquisto della droga, di consumarla insieme con l’amico; proposito che ben avrebbe potuto esser conseguenza dell’errata convinzione di dare corso ad un accordo tacito con il … omissis … Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, essendo del tutto inesistenti i vizi dedotti. In tema di consumo di gruppo di sostanza stupefacente, questa Corte ha affermato che, perché una tale ipotesi possa ritenersi riscontrata, “occorre che la sostanza sia stata acquistata da uno dei componenti il gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione, ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti, di talchè possa affermarsi che l’acquirente agisca come “longa manus” degli altri’ e che il successivo frazionamento della sostanza acquisita sia solo una operazione materiale di divisione senza trasferimento dall’uno all’altro di valore”. E’ stato, ancora, affermato che “‘la condotta di un soggetto acquirente di sostanze stupefacenti può ritenersi non punibile, perchè finalizzata al consumo di gruppo, solo quando possa accertarsi che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall’origine e cioè fin dal momento dell’acquisto - quell’autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza, l’acquirente deve considerarsi l’unico originario detentore e che la successiva consegna si configura come una cessione principale”. Orbene, a tali principi, condivisi da questa Corte, si è attenuto il giudice dell’impugnazione, il quale ha ritenuto che la tesi dell’uso di gruppo non avesse trovato, nel caso di specie alcun concreto riscontro in atti posto che lo stesso nell’immediatezza dei fatti, non solo non aveva fatto alcun riferimento precedenti accordi intercorsi, neanche taciti o impliciti, con l’imputato per l’acquisto di sostanza stupefacente, né ad una prassi in tal senso invalsa tra i due, ma aveva negato qualunque coinvolgimento nell’acquisto della droga, assumendo di avere appreso che aveva con sé dello stupefacente solo durante il ritorno a Sondrio, allorché l’amico gli aveva offerto di fumare lo spinello. La tesi dell’uso di gruppo, quindi, che, in conformità ai principi sopra richiamati, presuppone un preciso mandato dei componenti il gruppo stesso all’acquisto dello stupefacente, non solo non ha trovato, nel caso di specie, validi riscontri, ma è stata in sostanza smentita dal testimone di riferimento. Mentre alcun rilievo può attribuirsi, alla tregua di quanto sopra rilevato, all’assunta erronea convinzione dell’imputato di dare seguito, nell’acquistare la droga, ad un accordo tacito con l’amico. Il ricorso deve essere, dunque rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
tratto da Studio Legale Law
Attenzione a non offrire spinelli agli amici
Nessun commento:
Posta un commento